Art. 1) COSTITUZIONE, SEDE E DURATA È costituita un’associazione senza fini di lucro denominata “Unione Nazionale Commercialisti e degli Esperti Contabili” enunciabile in sigla UNAGRACO (di seguito, per brevità, Unione Nazionale). L’Unione Nazionale ha sede in Italia. La sede potrà essere variata anche con semplice delibera del Consiglio Direttivo. La durata dell’associazione è illimitata. L’Unione Nazionale associa le Unioni Locali dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ed è autonoma nelle sue iniziative ed attività.
Art. 2) FINALITA’ L’Unione Nazionale si erge a struttura che consenta ai Commercialisti e degli Esperti Contabili di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria. Si propone, senza fini di lucro, di facilitare l’inserimento di Commercialisti e degli Esperti Contabili nella vita professionale attraverso un vicendevole aiuto, di promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione o di categoria; di favorire tra i Commercialisti ed Esperti Contabili legami di amicizia, collaborazione e solidarietà. L’Unione Nazionale ha il fine di organizzare, coordinare, promuovere e potenziare le attività sul piano nazionale, quali l’attività di formazione professionale a favore dei Commercialisti ed Esperti Contabili e le attività di tutela della figura professionale di Commercialista ed Esperto Contabile così come previsto dai singoli statuti delle Unioni Locali aderenti e nel rispetto dell’autonomia delle Unioni stesse; potrà, inoltre, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche utili per il conseguimento delle finalità dell’associazione. L’Unione Nazionale ha la rappresentanza in sede nazionale delle Unioni Locali aderenti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi dei Commercialisti ed Esperti Contabili per la stipulazione di contratti collettivi ed accordi con Autorità, Enti Pubblici o Privati, Sindacati ed Ordini Professionali. L’Unione Nazionale potrà inoltre svolgere compiti dei quali sia investita per legge, regolamenti, disposizioni del Governo e degli Enti Locali o delegati dalle organizzazioni aderenti. L’Unione Nazionale potrà aderire ad organizzazioni ed Associazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari e che assicurino pari dignità.
Art. 3) MEMBRI Membri dell’Unione Nazionale sono le Unioni Locali dei Commercialisti e degli Esperti Contabili regolarmente costituite, ammesse ed operanti, ai sensi del successivo art. 12, nonchè i soci aderenti ai sensi dell’art. 13.
Art. 4) ORGANI Organi dell’Unione Nazionale sono: l’Assemblea, il Presidente dell’Unione Nazionale, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri. Alle cariche elettive dell’Unione Nazionale sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi dei Commercialisti e degli esperti Contabili che fanno parte di Unioni Locali associate in regola con le quote di contribuzione. La carica di Presidente dell’Unione Nazionale non può essere assunta per più di tre mandati consecutivi. Tutte le altre cariche previste dal presente statuto possono essere assunte senza limite di numero di mandati e sono personali. Ai fini del computo dei mandati, si considera per mandato l’esercizio della carica per un periodo di tempo superiore alla metà della durata ordinaria. In ordine all’elezione degli organi statutari potrà essere emanato, a cura del Consiglio Direttivo, il regolamento elettorale, il quale dovrà comunque tener conto del principio che ogni Unione Locale potrà candidare un solo membro, scelto tra i propri iscritti, per ogni carica prevista dal presente statuto.
Art. 5) PATRIMONIO E CONTRIBUTI Le Unioni Locali contribuiscono alle spese dell’Unione Nazionale in base ad un bilancio preventivo e ad un bilancio consuntivo redatti annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea. Il contributo è rapportato al numero degli iscritti all’albo in qualità di Commercialisti ed Esperti Contabili ad ogni singola Unione Locale associata, che siano anche soci effettivi dell’associazione, risultanti dall’elenco che deve essere obbligatoriamente inviato al Tesoriere nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno e più precisamente come di seguito riportato: fino a 35 iscritti con una quota; da 36 a 70 iscritti con due quote; da 71 a 105 iscritti con tre quote; – oltre 105 iscritti con quattro quote. L’entità del contributo, le modalità ed i tempi di riscossione, verranno determinati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le Unioni Locali associate non in regola con le quote di contribuzione all’Unione Nazionale non hanno diritto di voto, e possono essere escluse, per decisione insindacabile del Consiglio Direttivo, dalla partecipazione all’Assemblea. Le Unioni Locali associate non in regola con le quote di contribuzione di cui sopra per oltre un esercizio, possono essere dichiarate decadute con delibera del Consiglio Direttivo. Alle esigenze di bilancio, all’attuazione di programmi particolari soccorrono anche: contributi volontari e straordinari, comunque e da chiunque erogabili pure a titolo di liberalità; sponsorizzazioni; premi e simili, o di diritti derivanti dalla pubblicazione di atti e di studi, o da incarichi per ricerche di interesse professionale e di categoria. Il patrimonio dell’Unione Nazionale è formato, oltre dalle entrate sopra specificate, da: eventuali avanzi di gestione; beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Unione Nazionale; lasciti e/o donazioni.
Art. 6) ASSEMBLEA L’Assemblea è costituita dalle Unioni Locali associate e detiene la sovranità in seno all’Unione Nazionale; essa delibera sempre ed esclusivamente in seduta ordinaria, tra le altre, sulle seguenti materie: rendiconto consuntivo e preventivo di gestione; nomina del Presidente dell’Unione Nazionale, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; modifiche statutarie; liquidazione e/o scioglimento dell’Unione Nazionale e relativa devoluzione del patrimonio. L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Unione Nazionale almeno una volta all’anno entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno da inviare alle Unioni Locali associate, a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, fax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza. Può, altresì, essere convocata su iniziativa del Presidente dell’Unione Nazionale a seguito di richiesta motivata sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) delle Unioni Locali associate o dal Collegio dei Probiviri. L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei verbali che: a) sia consentito al Presidente dell’Unione Nazionale di verificare la regolarità della costituzione dell’assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell’assemblea e di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione è necessario predisporre il foglio presenze. Ogni Unione Locale, in regola col versamento dei contributi previsti all’art. 5, partecipa all’Assemblea con un proprio delegato purché iscritto all’Unione Locale oppure a mezzo delega ad altra Unione Locale aderente (ogni Unione Locale non può ricevere più di una delega).
Art. 7) MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle Unioni Locali associate aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) delle medesime. Ogni Unione Locale ha diritto ad un numero di voti commisurato al numero dei propri iscritti come di seguito riportato: -fino a 35 iscritti con un voto; -da 36 a 70 iscritti con due voti; -da 71 a 105 iscritti con tre voti; -oltre 105 iscritti con quattro voti. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti con i voti a ciascuno di essi spettanti; è presieduta dal Presidente dell’Unione Nazionale che viene coadiuvato dal Segretario Nazionale. In assenza del Presidente dell’Unione Nazionale o del Segretario Nazionale, l’Assemblea nomina nel suo seno il Presidente o il Segretario.
Art. 8) PRESIDENTE DELL’UNIONE NAZIONALE Il Presidente dell’Unione Nazionale rappresenta a tutti gli effetti, in ogni sede ed anche in giudizio, l’Unione Nazionale, ne esprime le linee di pensiero e ne promuove le attività di concerto con gli altri organi, convoca l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni e costituisce parte integrante del Consiglio Direttivo. È coadiuvato da uno o più Vice-Presidenti a cui può assegnare specifiche deleghe, così come può conferire particolari incarichi o mansioni a ciascuno dei membri del Consiglio. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea e rimane in carica tre anni. Nell’ipotesi di decadenza, come pure in quella di dimissioni, il Vice-Presidente più anziano di età subentra nella carica assumendone tutti i poteri a pieno titolo. Il Consiglio Direttivo provvederà, in tal caso, a ripristinare il numero dei consiglieri mediante cooptazione di un nuovo membro. Il sostituto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 (cinque) a 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente dell’Unione Nazionale, eletti dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Il numero dei suoi membri è determinato dall’Assemblea al momento della nomina e deve essere di numero dispari considerando facente parte del Consiglio Direttivo, anche se eletto separatamente, il Presidente dell’Unione Nazionale. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno uno o più Vice-Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo promuove e gestisce le attività dell’Unione Nazionale in conformità alle decisioni dell’Assemblea, istituisce le commissioni di studio, ne nomina i relativi componenti e ne regola il funzionamento. In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo: la predisposizione del conto preventivo e la determinazione del contributo di cui al precedente art. 5; la predisposizione del conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea; il deposito presso un pubblico ufficiale delle delibere dell’Assemblea che comportino modificazioni al presente statuto. Il Segretario provvede, personalmente o tramite il suo incaricato, a redigere il verbale della riunione di Consiglio. Il Tesoriere provvede ad incassare i contributi di cui all’art. 5 e tiene i conti dell’Unione Nazionale adempiendo anche alla redazione dei documenti di obbligo tributario da sottoporre al Presidente dell’Unione Nazionale per la sottoscrizione e presentazione se del caso. È delegato ai pagamenti ed è abilitato ad intrattenere rapporti bancari senza possibilità di operare allo scoperto. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Unione Nazionale con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento, fax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo contenente l’ordine del giorno inviato ai membri del Consiglio otto giorni prima di quello indicato nell’avviso di convocazione; qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio può essere convocato anche tramite telegramma da inviarsi tre giorni prima di quello indicato nell’avviso di convocazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se partecipano alle riunioni la maggioranza dei componenti, ivi incluso il Presidente dell’Unione Nazionale, e se sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti; sono comunque valide le riunioni ove siano presenti tutti i membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza fra più postazioni collegate, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali che: a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, posto che la riunione si terrà svolta in quel luogo; b) sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Nell’ipotesi di decadenza, come pure in quella di dimissioni, il Consiglio provvederà senza indugio a sostituire il consigliere membro mediante cooptazione; il sostituto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
Art. 10) COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Il Collegio è domiciliato presso il suo Presidente. La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge tra i membri effettivi il suo Presidente qualora non vi abbia provveduto già l’Assemblea. Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina interna dell’Unione Nazionale, nonché sull’interpretazione dello statuto. I suoi membri effettivi partecipano senza diritto di voto all’attività del Consiglio Direttivo. Vigila sull’osservanza dello statuto dell’Unione Nazionale. Si esprime “pro bono pacis” sia su tutte le controversie che sorgono all’interno dell’Unione Nazionale, sia tra le Unioni Locali e l’Unione Nazionale o i suoi organi. La decisione dei Probiviri é inappellabile e vincolante per le parti. Il Collegio si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta congiunta di due membri effettivi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, fax o posta elettronica ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo da spedirsi almeno otto giorni prima della data di convocazione; sono comunque valide le riunioni ove siano presenti tutti i membri, anche se convocate in forma irrituale. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei membri effettivi. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso la maggioranza non sia raggiunta, la decisione viene rinviata ad una nuova riunione che deve svolgersi in forma totalitaria. In caso di dimissioni di un Probiviro od a seguito del sorgere di una causa di incompatibilità subentra il membro supplente più anziano.
Art. 11) COORDINATORI REGIONALI I Coordinatori Regionali sono nominati a maggioranza dai Presidenti delle Unioni Locali della relativa regione e, in mancanza di accordo, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà prevedere coordinatori interregionali qualora il numero delle Unioni Locali in una o più regioni non giustifichi la figura di un coordinatore regionale. Essi decadono automaticamente dall’incarico trenta giorni dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo (Nazionale). I Coordinatori Regionali: propongono alle Unioni Locali, su proposta del Consiglio Direttivo (Nazionale), iniziative da svolgersi a livello territoriale; tengono contatti tra il Consiglio Direttivo (Nazionale) e le Unioni Locali, curando la diffusione dell’informazione istituzionale; si attivano nel territorio per la costituzione di nuove Unioni Locali o per la riattivazione di quelle inattive.
Art. 12) COSTITUZIONE, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE UNIONI LOCALI Le Unioni Locali che chiedono l’ammissione all’Unione Nazionale devono essere composte da almeno 10 (dieci) iscritti; devono, altresì, avere tutte la stessa denominazione ”UNAGRACO – Unione Commercialisti ed Esperti Contabili” seguito dalla città ove ha sede l’albo della circoscrizione di appartenenza. Potranno far parte delle Unioni Locali i Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all’Albo che presentino domanda di ammissione ed abbiano versato la quota annuale. La qualifica di socio verrà mantenuta in costanza di versamenti regolari della quota annuale. L’Unione Locale deve istituire il Collegio dei Probiviri il cui Presidente è nominato dall’assemblea. Qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l’Unione Locale ha facoltà di nominare un Probiviro unico in luogo dell’organo collegiale. A ciascun albo istituito nella circoscrizione deve corrispondere una sola Unione Locale. L’Unione Locale deve essere operosa ed attiva per il perseguimento degli scopi prefissati e deve uniformarsi ai dettami del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo dell’Unione Nazionale procede all’ammissione ed all’esclusione delle Unioni Locali. Le Unioni Locali aderenti all’Unione Nazionale ne accettano lo statuto e le sue decisioni e si impegnano affinché il proprio statuto non sia in contrasto con quello dell’Unione Nazionale. Le modifiche allo statuto possono essere apportate dalle Unioni Locali solo dopo aver ottenuto parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 13) SOCI ADERENTI AL NAZIONALE Possono iscriversi come soci aderenti direttamente all’Unione Nazionale i Commercialisti ed Esperti Contabili che, pur in mancanza di un’Unione Locale presso la circoscrizione di appartenenza, condividono gli scopi dell’Unione. I soci aderenti, previo versamento di una quota determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto in assemblea per le cariche elettive ma possono ricoprirle. Il mancato pagamento delle quote dovute nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo determina la perdita della qualifica di socio.
Art. 14) MAGGIORANZE Ai fini del computo delle maggioranze previste dal presente statuto si deve sempre far riferimento solo ed esclusivamente alle Unioni Locali che siano in regola con il contributo di cui all’art. 5.
Art. 15) MODIFICHE DELLO STATUTO Le modifiche dello statuto vengono deliberate dall’Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza delle Unioni Locali partecipanti all’Assemblea, maggioranza che rappresenti almeno 1/3 (un terzo) di tutte le Unioni Locali associate. Le modifiche dello statuto devono essere presentate al Collegio dei Probiviri, domiciliato presso il suo Presidente, il quale dovrà dare la necessaria pubblicità, con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento, fax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno trenta giorni prima dell’assemblea.
Art. 16) EMBLEMA L’Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili è la proprietaria ed unica legale utilizzatrice del marchio UNAGRACO e dell’emblema che le è proprio. Con l’adesione all’Unione Nazionale le singole Unioni Locali sono autorizzate ad utilizzare il marchio e l’emblema accompagnato dalla denominazione ”UNAGRACO – Unione Commercialisti ed Esperti Contabili” seguito dalla città ove ha sede l’albo della circoscrizione di appartenenza.
Art. 17) DISPOSIZIONI VARIE Le cariche dell’Unione Nazionale vengono ricoperte a titolo gratuito. L’Assemblea può, tuttavia, in occasione di particolari incarichi, provvedere per i membri del Consiglio Direttivo e per i membri del Collegio dei Probiviri il rimborso delle spese stabilendone i criteri, le entità e le modalità. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Unione Nazionale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento o estinzione dell’Unione Nazionale l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I fondi ed i beni residui saranno devoluti ad Enti che perseguono scopi analoghi a quello dell’Unione o fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni dettate dal codice civile in materia.
Art. 18) DISPOSIZIONI TRANSITORIE Con l’approvazione del presente statuto il Consiglio Direttivo é espressamente autorizzato a far si che sullo statuto di ogni singola Unione Locale associata vengano apportate le modifiche e le innovazioni necessarie per adeguare i singoli statuti a quello nazionale e renderli omogenei a quelli delle altre unioni. Le Unioni Locali, per l’attuazione dell’omogeneità degli statuti che con il presente articolo si vuole conseguire, acquisiranno le prescrizioni di cui al comma precedente con disposizione dell’Assemblea dei propri iscritti da adottarsi entro la data che sarà fissata dal Consiglio Direttivo.