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PROSSIME PROPOSTE LEGISLATIVE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E CONDONO FISCALE DELLE LITI PENDENTI

by admin

La questione fiscale è centrale nel dibattito politico in vista delle prossime elezioni del 04 marzo 2018. In tale contesto, un ruolo preminente spetta alla necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria per consentire al cittadino–contribuente di potersi difendere efficacemente davanti ad un giudice tributario terzo ed imparziale (art. 111, secondo comma, della Costituzione), come peraltro più volte segnalato dalla Corte Costituzionale, anche con l’ultima ordinanza del 20 ottobre 2016.

 

Infatti, la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 227 del 20 ottobre 2016 ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia in merito all’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria. In particolare, la CTP di Reggio Emilia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 13, 15, 29-bis, 31, 32, 33, 34 e 35 Decreto legislativo n. 545/92 nonché degli articoli 6 Decreto legislativo n. 546/92 (astensione e ricusazione dei componenti delle Commissioni tributarie) e 51 c.p.c. (astensione del giudice). In sostanza, la CTP di Reggio Emilia dubitava che l’ordinamento e l’organizzazione della giustizia tributaria siano compatibili con la garanzia di indipendenza anche apparente del giudice, richiesta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) in tema di “equo processo”, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la Legge n. 848 del 04 agosto 1955. Inoltre, la CTP di Reggio Emilia riteneva che l’assetto ordinamentale ed organizzativo – gestionale della giustizia tributaria viola gli articoli 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

 

Secondo il rimettente, l’inquadramento della giustizia tributaria nel Ministero dell’Economia e delle Finanze lede l’indipendenza apparente del giudice, così come richiesta nell’interpretazione fornita dalla Corte EDU. L’apparente indipendenza dei giudici tributari, oltretutto, sarebbe lesa anche dalla disciplina del loro inadeguato trattamento retributivo.

 

Nel giudizio che si è svolto dinanzi alla Corte Costituzionale si è costituita l’Associazione Magistrati Tributari, aderendo alle censure espresse dal giudice di Reggio Emilia e chiedendo di conseguenza che le questioni siano accolte. Oltretutto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria illustrativa, ribadendo le eccezioni di inammissibilità e rilevando che le modifiche degli articoli 2 e 15 Decreto Legislativo n. 546/92, introdotte dal Decreto Legislativo n. 156/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016, imporrebbero di restituire gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.

 

La Corte Costituzionale, con la succitata ordinanza n. 227/2016, ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Magistrati Tributari perché non titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l’intervento ed inoltre perché l’interesse collettivo prospettato non è correlatocon le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte dalle parti nel giudizio. Anche le questioni sollevate dalla CTP di Reggio Emilia sono state dichiarate inammissibili.

 

Infatti, secondo la Corte Costituzionale il giudice rimettente invoca plurimi interventi additivi, diretti da un lato a delineare un nuovo assetto dell’ordinamento e dell’organizzazione della giustizia tributaria e dall’altro lato ad aggiungere una nuova causa di astensione del giudice tributario. Inoltre, le eccezioni sollevate sono indeterminate ed ambigue, richiedendo la modifica di un intero sistema di norme. Secondo i giudici costituzionali, interventi di questo tipo – manipolativi di sistema – sono in linea di principio estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla sola discrezionalità del legislatore. Analoghe considerazioni valgono anche per la censurata mancanza di autonomia di gestione finanziaria e contabile delle Commissioni tributarie, “essendo anche in questo caso del tutto evidente l’incertezza dell’intervento additivo richiesto, a fronte delle molteplici forme e graduazioni che potrebbe assumere l’auspicata autonomia della giurisdizione tributaria”. In definitiva, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate perché, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’eterogeneità delle norme censurate e la carenza di una reciproca ed intima connessione tra essi non consente di introdurre validamente un giudizio di legittimità costituzionale.

 

Questa ordinanza, però, auspica l’intervento del legislatore per dare una vera autonomia alla giurisdizione tributaria e questo importante messaggio della Corte Costituzionale non deve cadere nel vuoto ma deve essere di stimolo al legislatore per un urgente intervento di modifica del sistema giudiziario tributario. In definitiva, la giustizia tributaria non deve più dipendere dal MEF e deve avere giudici professionali, a tempo pieno, assunti per concorso e ben retribuiti per la delicata funzione che hanno, così come previsto dalla proposta di legge dell’Onorevole Rocco Palese (Forza Italia) di riforma strutturale della giustizia tributaria (proposta di legge n. 4755 del 23/11/2017 presentata alla Camera dei Deputati prima dello scioglimento del Parlamento). Collegata alla suddetta proposta di legge è quella della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti per chiudere tutto il contenzioso tributario in essere che coinvolge ventuno milioni di italiani per circa cento miliardi di euro.

 

A tal proposito, bisogna tener presente che i condoni fiscali delle liti pendenti sono giustificati quando si tratta di riforme strutturali, così come stabilito: – dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 29/2018, depositata il 14/02/2018, che in tema di rottamazione dei ruoli ha ritenuto legittima la legge n. 225/2016 in quanto riferita alla totale riorganizzazione della procedura di riscossione per evitare che l’ente subentrante si trovi ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della succitata riforma strutturale; – dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con la sentenza n. 3677/2010, depositata il 17 febbraio 2010, ha stabilito che la normativa del precedente condono delle liti fiscali (art. 16 della legge n. 289/2002) è compatibile con la normativa comunitaria e non deve essere disapplicata.

 

Per questi motivi, allego al presente articolo la mia proposta di legge di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti che, insieme alla proposta di legge di riforma della giustizia tributaria, sarà ripresentata nella prossima legislatura. A differenza dell’ultima definizione delle liti pendenti, la presente proposta di legge definisce tutte le controversie tributarie in atto, senza alcuna eccezione, e soprattutto nei conteggi si deve tenere conto delle sentenze pubblicate.

 

N.B. ALLEGO LA MIA PROPOSTA DI LEGGE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI.

Lecce, 16 febbraio 2018

 

AVV. MAURIZIO VILLANI AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it – e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

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