È stata pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate la versione de nitiva del Provvedimento n. 29190 del 5 febbraio 2018 che illustra le regole tecniche sempli cate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni. Viene inoltre disposta la proroga al 6 aprile 2018 del termine del 28 febbraio, per l’invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017. Il nuovo termine si applica anche per regolarizzare le eventuali irregolarità riscontrate nell’invio relativo al primo semestre 2017. Il provvedimento recepisce le novità introdotte dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modi che dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (“decreto scale” collegato alla Manovra di ne anno), nalizzate a sempli care le informazioni da trasmettere. Si ricorda che l’art. 1-ter del predetto decreto ha previsto che: 1. per le irregolarità commesse nell’invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017 non si applicano le sanzioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, qualora entro il 28 febbraio 2018 (termine, come visto, superato) vengano trasmessi i dati esatti; 2. il contribuente può optare per l’invio a cadenza semestrale, limitandosi a trasmettere i seguenti dati: a. partita Iva o codice fiscale dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b. data e numero della fattura; c. base imponibile; d. aliquota applicata; e. imposta; f. tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura; 3. per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro è ammesso un documento riepilogativo; in tal caso devono essere trasmessi almeno: a. la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive; b. la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive; c. la data e il numero del documento riepilogativo; d. l’ammontare imponibile complessivo; e. l’ammontare dell’imposta complessiva, distinguendo sulla base dell’aliquota applicata; 4. le Amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; 5. sono inoltre esonerati dall’adempimento i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate anche due software di supporto gratuiti per il controllo dei le delle comunicazioni e per la loro compilazione. Specifiche tecniche Software di compilazione Dati Fatture Software di controllo Dati Fatture Leggi anche il Commento, Entro il 6 aprile la Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, di Sandra Pennacini Italia Oggi,Spesometro 2018 al 6 aprile di Roberto Rosati Provvedimento 5 febbraio 2018, n. 29190

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