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Avv. Maurizio villani: NOTIFICHE A MEZZO POSTA: RAPPORTI TRA IL PROCESSO CIVILE E TRIBUTARIO. RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI

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NOTIFICHE A MEZZO POSTA: RAPPORTI TRA IL PROCESSO CIVILE E
TRIBUTARIO. RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI

1. Premessa.
2. Notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.
3. Notificazione a mezzo posta ex art.149 c.p.c. e notificazione “diretta”a mezzo
posta da parte degli Uffici finanziari.
3.1. Notificazione a mezzo posta ex art.149 c.p.c.
3.1.1. Comunicazione di avvenuto deposito(C.A.D.).
3.1.2. Comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.).
3.2. Notificazione diretta a mezzo di servizio postale(universale)
3.2.1. Modalità della notifica postale diretta.
4. Comunicazioni e notificazioni nel processo tributario.

1. Premessa.
La normativa speciale di riferimento relativa alla notificazione degli atti fiscali presenta delle
differenze con le correlate norme del codice civile.
In particolare, verranno esaminate le procedure di notificazione a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. e di
notificazione diretta a mezzo del servizio di posta, al fine di evidenziarne le diversità e i
conseguenti arresti giurisprudenziali in punto di perfezionamento della notificazione.
2. Notifica degli avvisi d’accertamento e delle cartelle di
pagamento:normativa di riferimento.
La norma principale in materia di notificazione degli atti fiscali è costituita dall’art. del D.P.R. n.
600/73, dettata in materia di imposte dirette, secondo la quale “La notificazione degli avvisi e degli
altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite
dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche…””.
Sono, in ogni caso, inapplicabili gli artt. 142, 143, 146, 150,151 c.p.c..
Con l’art. 7 quater, comma 6, del d.l. 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni nella
legge dicembre 2016 n.225, è stato aggiunto un ultimo comma il quale, a decorrere dal 1° luglio
2017, prevede e disciplina, in deroga all’art.149 bis c.p.c., la possibilità di notificazione degli avvisi
e degli altri atti che, per legge, devono essere notificati, alle imprese individuali o in forma

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societaria ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, direttamente
dagli Uffici a mezzo Posta Elettronica Certificata.
La notificazione della cartella di pagamento, è, invece, disciplinata dall’art. 26 del D.P.R. n°
602/73: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e
concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è
notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello
stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Le modalità con cui può avvenire la notifica possono essere:
– nelle mani proprie del contribuente;
– presso il suo domicilio fiscale;
– presso il domiciliatario eventualmente indicato;
– per mezzo del servizio postale;
– tramite i messi comunali;
– mediante i messi autorizzati dall’Ufficio.
notificati gli atti dell’amministrazione finanziaria?
In particolare, gli avvisi di accertamento della Agenzia delle Entrate possono essere notificati
da:
– messi comunali;
– messi speciali autorizzati dall’ufficio;
– per mezzo del servizio postale.

Le cartelle di pagamento e gli altri atti emessi dall’agente della riscossione sono notificati da
– ufficiali della riscossione;
– soggetti specificamente autorizzati;
– messi comunali;
– agenti della polizia municipale;
– servizio postale, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento….

 

Avv. Maurizio Villani
Avv. Lucia Morciano

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it – e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

 

L’ARTICOLO COMPLETO IN ALLEGATO.

 

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