L’art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, come modi cato dall’art. 16, del D.L. n. 132/2014, convertito, con modi cazioni, in Legge n. 162/2014, dispone la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, con ripresa della decorrenza alla ne del periodo di sospensione.
Ove il termine di impugnazione abbia inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso è di’erito alla ne di detto periodo. Inoltre, rispetto agli anni passati, entrano in gioco anche gli interventi previsti dal D.L. n. 193/2016 su alcuni adempimenti e pagamenti.
Si analizzano inoltre casistiche importanti in ambito tributario per le quali non può trovare applicazione la normativa della sospensione, con l’intento di focalizzare l’attenzione al rispetto dei termini che scadono nel mese di agosto.