Home Unagraco Al commercialista non spetta il compito di reperire la documentazione del cliente.

Al commercialista non spetta il compito di reperire la documentazione del cliente.

by admin

Quante volte ci siamo sentiti dire dai nostri clienti frasi del tipo: “quanto devo mettere nell’inventario?… dai fai tu…” oppure…”compila tu le schede carburante….”.

 

Per nostra fortuna, la Cassazione con la sentenza numero 12463 -2016 si è espressa sancendo un principio fondamentale per la pratica dell’ attività dei nostri Studi, alleggerendo di fatto le già gravose responsabilità soggettive a cui quotidianamente siamo sottoposti.

 

“ Il commercialista è tenuto a redigere le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo possibile un’autonoma attivazione nel reperire le voci di spesa da annotare”.

 

Il caso.

 

Una imprenditrice ha chiamato in giudizio il suo commercialista per il risarcimento danni rinveniente da una serie di irregolarità contabili a lui teoricamente imputabili (irregolare predisposizione dell’inventario, errata e parziale detrazione dei costi ecc.).

 

Il collega si é difeso sostenendo che la contabilità era stata eseguita sulla base dei dati forniti dalla cliente e non poteva di fatto fare altro, aggiungerei.

 

Soccombente in primo e secondo grado, la imprenditrice ha ricorso in Cassazione sostenendo i principi enunciati dall’articolo 1218, c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

 

La Cassazione ha rigettato il ricorso della imprenditrice e quindi le ragioni addotte, affermato il principio secondo cui in capo al professionista non sorge alcun obbligo di reperimento della documentazione del cliente il quale deve mettere il professionista nelle condizioni di espletare il proprio incarico.

 

Inoltre pur volendo presumere la colpa professionale, spettava all’imprenditrice dare la prova del danno ricevuto come ampiamente argomentato e richiamato dalla stessa Cassazione secondo cui: ”nella responsabilità contrattuale…spetta al danneggiato … provare sia l’inadeguata prestazione professionale, sia l’esistenza del danno, sia il nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata e il danno”.

 

Per ottenere il risarcimento danni per inadempimento del professionista, la imprenditrice avrebbe dovuto provare l’errore nello svolgimento dell’attività professionale, il danno subito e il nesso di causalità tra inadempimento e danno.

 

Ne deriva che nell’esecuzione dell’incarico, il professionista è tenuto a svolgere l’incarico nei limiti del mandato ricevuto e ne risponde solo nei limiti di quanto è dipeso dal suo operato.

 

Giuseppe Palmiotto

Presidente Nazionale Commissione Studi Informatica UNAGRACO

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